Il Consiglio dei Ministri lo scorso 11 settembre ha approvato un Disegno di legge messo a punto dal ministro per le Pari Opportunità on. Mara Carfagna sulle “Misure contro la prostituzione”. Il disegno di legge (composto di soli 4 articoli) è stato varato per contrastare il fenomeno della prostituzione ed il suo sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali.

L’articolo 1 modifica la legge 20 febbraio 1958, n. 75, introducendo il reato di prostituzione in luoghi pubblici (strade, parchi, aperta campagna, ecc.) o aperti al pubblico (come ad es. locali pubblici o esercizi accessibili al pubblico). Il reato è punito: con l’arresto da cinque a quindici giorni e con l’ammenda da duecento a tremila euro; le medesime pene sono disposte per il cliente che, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta.

L’articolo 2 riguarda la prostituzione minorile e il rimpatrio dei minori stranieri, e prevede (al comma 1) la sostituzione dell’attuale art. 600–bis del Codice penale. Pertanto: è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro chi recluta o induce alla prostituzione minori o chi trae profitto; è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro chi compie atti sessuali con minori in cambio di denaro o qualunque tipo di utilità; se il minore è di età inferiore a sedici anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà; se l’autore dei fatti è minore di diciotto anni la pena è ridotta da un terzo a due terzi. Sono altresì introdotte nuove norme in materia di rimpatrio di minori stranieri non accompagnati, finalizzato al ricongiungimento del minore alla propria famiglia.

L’articolo 3 ha l’obiettivo di contrastare le associazioni per delinquere finalizzate al compimento dei reati di prostituzione minorile e di induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. A tal fine è previsto un inasprimento delle pene: reclusione da quattro a otto anni per i promotori ed organizzatori dell’associazione; reclusione da due a sei anni per i partecipanti.  La COSNIL condivide appieno il D.d.L. dell’on. Carfagna, che intende reprimere lo sfruttamento della prostituzione in particolare delle schiave sulle strade ed inasprisce le pene contro papponi e   pedofili, ma al contempo reputa dette norme inefficaci se non si risolve il problema a monte attraverso la legalizzazione della prostituzione (per scelta) e la riapertura delle Case Chiuse, con assistenza sanitaria e riconoscimento fiscale delle operatrici del sesso con vantaggio sia per i clienti (spesso sfigati che non hanno alternative al sesso mercenario) e per lo Stato che vedrebbe emergere milioni di euro oggi esentasse.

Dott. Filippo Ortenzi
Segretario Regionale COSNIL

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