Al Direttore Generale della Asl/Vt
Dott. Giuseppe Maria Antonio  Aloisio
 

 

Con stupore ho esaminato la sua deliberazione, immediatamente esecutiva,  n. 1698 del 30 settembre 2008 dall’oggetto: “Presa d’atto dell’accordo sottoscritto in data 26/09/2008 in tema di procedimenti disciplinari riguardanti il personale delle aree dirigenziali” con la quale viene costituito l’Ufficio dei procedimenti disciplinari della Asl/Vt per il personale dirigenziale sanitario, tecnico ed amministrativo.

Tale provvedimento è palesemente illegittimo in quanto in contrasto con le norme sindacali, di cui ai vigenti CC.NN.LL. 5/12/1996, 8/06/2000 e 3/11/2005 ed integrativi, definite dal legislatore “norme speciali che derogano alle norme generali”.

Ella ha motivato la citata deliberazione con il disposto di cui all’art.55 del D.Lvo 165/2001 e con la consolidata giurisprudenza che è innegabile possano comunque  derogare alle disposizioni normative contrattuali.

Il citato art. 55 del D.Lvo 165 è norma di carattere generale che prevede per le amministrazioni pubbliche la costituzione di un Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari; tanto è vero che  i CC.NN.LL. e lo “Statuto dei lavoratori” di cui alla L.300/1970  prevedono per il personale del comparto, l’istituzione di tale Ufficio.

Per la Dirigenza, invece,  il recesso è  basato sul venir meno dei presupposti fiduciari tra l’azienda e il dirigente, senza  l’istituzione di un Ufficio disciplinare,  ma con la previsione, invece, del Collegio di Conciliazione e del Comitato del Garanti, organismi questi che non sarebbero stati previsti in presenza di un Ufficio collegiale disciplinare.

Tale assunto è legittimato anche dall’art.2 comma 2), sempre del citato D.Lvo 165/2001, il quale  recita testualmente che “eventuali disposizioni di legge o regolamentari….possono essere derogati da successivi contratti o accordi collettivi”.

Quindi è di tutta evidenza che la deliberazione da Ella adottata, violando i principi cardine dell’ordinamento giuridico, debba essere necessariamente annullata.

In caso contrario è evidente che verrebbe lasciata al  dirigente licenziato la possibilità di impugnare l’atto di licenziamento o sospensione formato su presupposti erronei ed illeggittimi con le immaginabili conseguenze a carico dell’Ente.

Mi consenta infine, Sig. Direttore, di manifestarle il mio  disappunto per la parte riguardante la composizione dell’Ufficio disciplinare laddove Ella funge da Presidente (salvo sostituto).

Tale individuazione risulta paradossale se solo si considera che Ella, che deve promuovere il recesso o la sospensione di un suo dirigente, per il quale è venuto meno il rapporto fiduciario, deve poi provvedere direttamente al suo eventuale licenziamento, seppure supportato da altre figure istituzionali. Che senso ha allora l’istituzione dell’Ufficio disciplinare? Ritengo si sia in presenza di evidente incompatibilità.

Sono certo che Ella effettuerà un  attento riesame della problematica evidenziata per ristabilire una corretta applicazione delle norme contrattuali sulle quali la scrivente sigla sindacale della Dirigenza sanitaria non è disposta a transigere.

 

Dott. Franco Trippanera 

Presidente Provinciale CIDA-SIDIRSS

(Confederazione Sindacale Dirigenza Sanitaria)

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