CIVITAVECCHIA - ROMA (UnoNotizie.it)

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
D.G. Salvaguardia Ambientale

E p. c: Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia


OGGETTO: Centrale Termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di ENEL Produzione S.p.A – Diffida ad adempiere 

PREMESSO
CHE nell’ambito della Conferenza dei Servizi svoltasi l’8 aprile u.s., gli scriventi hanno presentato formale diffida ad adempiere nei confronti di codesto Spett.le Ministero finalizzata all’emanazione degli atti e provvedimenti necessari al ripristino della legalità, in particolare attraverso la contestazione ad ENEL Produzione S.p.a dell’esercizio in assenza di Autorizzazione Integrata Ambientale e l’inibizione di qualsiasi forma di esercizio (comprese “le condizioni diverse da quelle di normale esercizio” di cui all’art. 7 comma 7 del Dlgs. 59/2005 e, dunque, le attività di collaudo) della centrale ENEL di Torrevaldaliga Nord sino al conseguimento del rinnovo, secondo le modalità indicate dall’art. 9 del Dlgs. 59/2005, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale compresa nell’Autorizzazione Unica MAP n°55/02/2003 del 24 dicembre 2003.
CHE con nota DSA – 2009-0010005 del 22.04.2009, il Direttore Generale, Ing. Bruno Agricola, informava gli scriventi, in riscontro alla citata diffida, che “con nota DSA-2009-9476 del 15 aprile 2009, questa Direzione generale, ritenendo la questione meritevole di ulteriori specifici approfondimenti, ha richiesto al competente Comitato Ecolabel-Ecoaudit-Emas di chiarire definitivamente la questione, anche alla luce di quanto rilevato dalle SSLL”.
CHE a seguito di tali “ulteriori specifici approfondimenti”, il Comitato Ecolabel – Ecoaudit con nota DSA -2009-015317 del 16.06.2009 ha disposto la sospensione della certificazione EMAS IT-000031 relativa alla centrale termoelettrica di Torrevaldaliga nord di proprietà di ENEL Spa;
CHE la certificazione EMAS IT-000031 del 4 luglio 2000 è relativa, come evidenziato nella dichiarazione ambientale propedeutica al rilascio della stessa, ad un “impianto, della potenza nominale complessiva di 2640 MW elettrici, e composto da quattro gruppi, della potenza di 660 MW elettrici ciascuno alimentati ad olio combustibile denso” autorizzato con decreto MICA DEL 28 febbraio 1975.
CHE il Regolamento (CE) n. 761/2001 prevede che la certificazione EMAS abbia una validità massima pari a tre (3) anni;
CHE, quindi, la certificazione EMAS IT-000031 scadeva il 4 luglio 2003;
CHE in citata nota DSA -2009-015317 si legge “…in data 30 ottobre 2002 l’ENEL formalizza al Comitato la sua prima richiesta di mantenimento della Registrazione. Nell’Aprile 2003 il Comitato delibera di sospendere il rinnovo della registrazione … omissis…” e che il mantenimento della Registrazione EMAS all’organizzazione ENEL  “…viene concesso in data 31 marzo 2004…”;
CHE sempre nella citata nota DSA -2009-015317 viene specificato che “alla data del 24 dicembre 2003, la registrazione EMAS era relativa al Sistema di Gestione attuato dall’ENEL nel sito per gli impianti in quel momento funzionanti”.

VISTO
L’art 9 del Dlgs. 59/2005 - Rinnovo e riesame:
1. L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione
2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.
3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.
RILEVATO
CHE da quanto sopra argomentato risulta evidente, al di là di qualsiasi possibile interpretazione, che il 24 dicembre 2003, data di rilascio dell’Autorizzazione Unica n. 55/02/2003, da intendersi, ai sensi del citato art. 9 comma 1 del Dlgs 59/05, come “autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico”, l’impianto di Torrevaldaliga Nord, nella sua attuale configurazione a carbone, non era registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e quindi, in relazione ai tempi del rinnovo dell’AIA, non rientra nella fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 9 del Dlgs. 59/2005;
CHE con nota DSA -2009-0015470 del 17.06.2009 a firma Ing Bruno Agricola, codesta Direzione ha comunicato all’ENEL che “il possesso di registrazione EMAS, così come il possesso di certificazione ISO 14001, è rilevante al fine di determinare i tempi del rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale…”
CONSIDERATO
CHE nel 1999 ENEL aveva ottenuto la certificazione ISO 14001 per la centrale di Torrevaldaliga Nord quale “impianto, della potenza nominale complessiva di 2640 MW elettrici, composto da quattro gruppi, della potenza di 660 MW elettrici ciascuno alimentati ad olio combustibile denso”;
CHE la stessa società ENEL, nella Dichiarazione Ambientale agg. 2007 relativa alla centrale di Torrevaldaliga Nord, afferma che “La certificazione ISO 14001:2004 è stata rinnovata in data 24 febbraio 2006 per le attività di “Produzione di energia elettrica” e “Conduzione dei servizi d’impianto e lavori finalizzati alla conversione a carbone della centrale”;
CHE, per le medesime argomentazioni sopra esposte in relazione alla certificazione EMAS, al 24 dicembre 2003 anche la certificazione ISO 14001 non era relativa all’impianto autorizzato con il Decreto MAP n. 55/02/2003 nella sua futura (allora) configurazione a carbone e quindi, ai fini del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, la centrale di Torrevaldaliga Nord non rientra nella fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 9 del Dlgs. 59/2005;
CHE l’ Autorizzazione Unica n. 55/02/2003 nella sua accezione di cui all’art. 9 comma 1 del Dlgs 59/05, di “autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico” rientra  esclusivamente nella fattispecie prevista dal medesimo comma 1 che recita “L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale……., a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione” e l’impianto di Torrevaldaliga Nord non può assolutamente rientrare in quelle normate dai comma 2 e 3 dell’art. 9 del Dlgs 59/05;

CHE al fine di usufruire dalla deroga prevista dall’ultimo periodo dell’art. 9 comma 1 del citato Dlgs. 59/2005 ovvero: ”Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione”, la Società ENEL SpA avrebbe dovuto presentare domanda di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale compresa nell’Autorizzazione Unica MAP n°55/02/2003 del 24 dicembre 2003 nei termini di legge, “sei mesi prima della scadenza”, previsti dal medesimo art. 9 comma 1 del Dlgs. 59/2005 e quindi entro il 24 giugno 2008;
CHE nei termini di legge e in particolare alla data del 24 giugno 2008, la Società ENEL SpA non ha presentato la necessaria domanda di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
CHE da quanto sopra esposto risulta evidente che dal 25 dicembre 2008 ENEL SpA sta esercendo in assenza di Autorizzazione Integrata Ambientale l’impianto di  Torrevaldaliga Nord, autorizzato con Decreto MAP 55/02/2003 del 24 dicembre 2003.
Per le motivazioni meglio espresse in narrativa, che qui si intendono trascritte e ripetute i sottoscritti ..
DIFFIDANO
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in qualità di autorità competente, ad emanare con la massima urgenza gli atti e i provvedimenti necessari al ripristino della legalità e, in particolare, a contestare al gestore l’esercizio in assenza di Autorizzazione Integrata Ambientale e ad inibire qualsiasi forma di esercizio (comprese “le condizioni diverse da quelle di normale esercizio” di cui all’art. 7 comma 7 del Dlgs. 59/2005 e, dunque, le attività di collaudo) della centrale ENEL di Torrevaldaliga Nord sino al conseguimento del rinnovo, secondo le modalità indicate dall’art. 9 del Dlgs. 59/2005, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale compresa nell’Autorizzazione Unica MAP n°55/02/2003 del 24 dicembre 2003, essendo con tutta evidenza inapplicabile, per effetto della mancata presentazione da parte del gestore della domanda di rinnovo nei termini di legge, quanto previsto dall’ultimo periodo dell’art. 9 comma 1 del citato Dlgs. 59/2005.
Si ritengono tali atti e provvedimenti, peraltro conseguenti a circostanze già evidenziate dagli scriventi nelle Osservazioni depositate nell’ambito del procedimento di riesame, nel corso dell’audizione in occasione della Conferenza di Servizi del 25 febbraio 2008 nonché nella diffida ad adempiere presentata nel corso Conferenza dei servizi dell’8 aprile 2009, propri dell’ufficio di codesto Spettabile Ministero ed indifferibili per ragioni di sanità pubblica.

PRECISANO
Che il rifiuto di adempiere a quanto sopra richiesto può costituire fonte di responsabilità che sarà evidenziata, unitamente alle violazioni in capo ad ENEL Produzione Spa, nelle competenti sedi giudiziarie.


- Uno Notizie Civitavecchia -

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