VITERBO (UnoNotizie.it)
L’art. 44 del provvedimento n. 1.195 approvato dal Senato ha stabilito che per le imprese esercenti attività di distribuzione carburanti, relativamente al versamento del diritto annuale per l’anno 2009, il fatturato relativo al periodo di imposta 2008 sulla base del quale calcolare l’importo del diritto annuale dovuto deve essere inteso al netto delle accise.
In proposto il Ministero dello Sviluppo Economico (nota del 14 luglio 2009 prot. n. 63772), ha chiarito che le imprese che hanno provveduto al versamento del diritto annuale 2009 possono compensare le somme versate in eccedenza entro il termine di pagamento del diritto relativo all’anno successivo.
In alternativa tali imprese possono presentare, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento, richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza, allegando la documentazione di riferimento, ai sensi dell’art. 10 c. 1 del D. n. 359/2001.
- Uno Notizie Viterbo -
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