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ROMA / 22-02-2010

ITALIA, ALTRO SCHIAFFO ALL'AMBIENTE / edilizia, il Senato proroga d'un anno l’introduzione dell’obbligo di integrazione delle energie rinnovabili






Il Comitato di Indirizzo, a cui aderiscono 16 Associazioni ambientaliste e del settore industriale delle energie rinnovabili, apprende con stupore che il Senato, nella seduta dell’11 febbraio 2010 in cui si è approvato il maxi-emendamento al Dl 194/2009 “Milleproroghe”, ha introdotto una nuova proroga per l’introduzione nei regolamenti edilizi comunali dell’obbligo di integrazione delle energie rinnovabili nella realizzazione di edifici di nuova costruzione: dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2011.


 
L’obbligo per l’impiego delle fonti rinnovabili nella realizzazione dei nuovi edifici, era stato introdotto con l’articolo 1, comma 289 della Finanziaria 2008 (vedi sotto). Il suo rinvio comporterà un grave danno al nostro Paese, non solo per le sanzioni a cui dovremo fare fronte, ma in particolare per la battuta d’arresto inflitta a quelle forme di sviluppo economico-sociale sostenibili che il settore delle fonti rinnovabili e della green economy in generale sta perseguendo (al 2020, creazione di almeno 250.000 nuovi posti di lavoro diretti e indiretti nel settore e contributo all’incremento del PIL superiore all’1,5%).

 
Per questo chiediamo ai rappresentanti della Camera dei Deputati e al Presidente della Camera on. Gianfranco Fini (vedi lettera allegata) di adoperarsi affinché nell’esame del Dl 194/2009 “Milleproroghe” venga ripristinato il contenuto dell’articolo 1, comma 289 della Finanziaria 2008 a partire dal 1 gennaio 2010.
 

I membri del Comitato di Indirizzo:

AIEL

ANEST

ANEV

APER

ASSOLTERM

ASSOSOLARE

FEDERPERN

FIPER

GIFI

GREENPEACE ITALIA

GSES

ISES ITALIA

ITABIA

KYOTO CLUB

LEGAMBIENTE

WWF
 

 
Articolo 1, comma 289 della Finanziaria 2008

“289. All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW”.

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