Da lunedì 03 marzo 2014 entreranno in vigore alcune novità fiscali, che Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” e l’avvocato tributarista Maurizio Villani, sinteticamente, di seguito ritengono opportuno ricordare alla platea dei contribuenti, ultime notizie fisco Italia


A) ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Nel D.L. approvato ieri è stata salvata la proroga sulla sanatoria delle cartelle esattoriali.

Infatti, si potrà sanare la propria posizione fino al 31 marzo 2014.

Inoltre, la disposizione interviene anche sul termine collegato della sospensione della riscossione, in quanto non solo si potranno rottamare le proprie cartelle esattoriali entro il 31 marzo 2014, rivolgendosi agli sportelli di Equitalia, ma la riscossione resterà sospesa fino al 15 aprile 2014.

Tutti i contribuenti interessati dovranno attivarsi personalmente presso le sedi di Equitalia e resta invariata la modalità di pagamento in unica soluzione.

A poter essere regolarizzate senza interessi saranno anche le ingiunzioni fiscali emesse dalle società di riscossione diverse da Equitalia.

Dal punto di vista operativo nulla cambia per quanto riguarda gli importi di pertinenza dell’Amministrazione Finanziaria e degli Enti Territoriali, per cui le istruzioni fornite da Equitalia con la direttiva n. 37/2014 restano integralmente confermate.

Le cartelle derivanti dal mancato pagamento di multe stradali potranno essere estinte risparmiando solo gli interessi di mora.

Il beneficio della sanatoria attiene solo allo sconto relativo agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo dovuti, attualmente, nella misura del 4% annuo e degli interessi di mora dovuti, dal 1° ottobre 2009, nella misura del 5,2233% annuo.

In ogni caso, non si possono sanare le somme dovute agli Enti Previdenziali (INPS ed INAIL), così come rimangono escluse dalla sanatoria le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti.

La legge di stabilità ha ammesso la facoltà di saldare i conti con il fisco per i contribuenti destinatari di cartelle esattoriali relative a tasse e multe stradali non pagate purchè affidate all’agente della riscossione entro il 31 ottobre 2013.

B) MEDIAZIONE TRIBUTARIA


Per gli avvisi di accertamento che saranno notificati dall’Agenzia delle Entrate da lunedì 03 marzo 2014 si applicheranno le nuove disposizioni sulla mediazione tributaria.

Infatti, la Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 47, art. 1 comma 611) ha introdotto alcune importanti  modifiche all’art 17 bis del D. Lgs. 546/92 – rubricato “il reclamo e la mediazione”.

In particolare, a seguito delle ulteriori indicazioni operative fornite dalla circolare 1/E del 12 febbraio 2014, le modifiche saranno così strutturate:

a)      la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso;

b)     a prescindere da una richiesta di parte, sono sospese ex lege sia la riscossione che il pagamento delle somme dovute in relazione all’atto impugnato;

c)      è prevista l’applicazione “delle disposizioni sui termini processuali” (ad esempio la sospensione feriale o le regole per il computo dei termini);

d)     la mediazione tributaria si applica anche alle controversie aventi ad oggetto contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.

Con un rinvio a quanto già specificato con la prima circolare introduttiva della mediazione tributaria (n. 9/E del  19 marzo 2012), l‘Agenzia afferma che si tratta di “primi chiarimenti” sulla nuova procedura.

Il documento fornito dall’Agenzia non lascia dubbi sulla decorrenza di tali modifiche: <>.

Di notevole importanza – oltre che fonte di numerose problematiche in itinere – la precisazione relativa all’applicazione delle precedenti disposizioni, con riferimento alle procedure attivate antecedentemente al 2 marzo 2014.

Si pensi, ad esempio, a tutti coloro che hanno ritenuto fino ad oggi necessario comparire personalmente in giudizio, e che, a tenore della vecchia formulazione della norma si sono visti limitati e eliminati dal contraddittorio in virtù della precedente “inammissibilità” in luogo della corretta ed attuale “improcedibilità”.

C) DELEGA FISCALE


Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge di delegazione fiscale, volta a realizzare un sistema tributario equo, trasparente ed orientato alla crescita.

La legge entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Da quella data decorreranno i dodici mesi di tempo a disposizione del Governo per emanare i decreti legislativi di attuazione.

Nel seguire la struttura della legge di delegazione, si scorgono le seguenti modifiche che dovranno essere attuate in tema di:


-         revisione del catasto;

-         stima e monitoraggio dell’evasione fiscale;

-         monitoraggio e riordino delle disposizioni di erosione fiscale;

-         disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale;

-         gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione    della disciplina degli interpelli;

-         semplificazione;

-         revisione del sistema sanzionatorio;

-         rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo;

-         revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli Enti Locali;

-         revisione dell’imposizione d’impresa e di lavoro autonomo e sui redditi soggetti a tassazione separata;

-         previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni;

-         razionalizzazione della determinazione del reddito d’impresa e della produzione netta;

-         razionalizzazione dell’iva e di altre imposte dirette;

-         fiscalità energetica ed ambientale;

-         giochi pubblici.

In particolare per quanto riguarda la riforma del processo tributario, si spera che il legislatore sottragga la gestione dello stesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, affidandola al Ministero della Giustizia o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed al tempo stesso metta sullo stesso piano processuale il cittadino-contribuente ed il fisco, senza limitare il diritto di difesa e consentendo l’utilizzo delle testimonianze e del giuramento.

www.sportellodeidiritti.org

 

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