In merito alla decisione dell'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'Appello de L'Aquila di escludere dalle consultazioni regionali del 30 novembre e 1 dicembre la lista numero 4, ‘Per il bene comune’, il Coordinamento Nazionale PBC esprime in una nota tutta la propria incredulità, precisando quanto segue:

"Riteniamo la sentenza emessa dall'Ufficio Centrale Regionale dell'Aquila assolutamente intempestiva. E’ assurdo che i presentatori della nostra lista regionale siano stati convocati solo stamane, alle ore 9, per ricorrere contro il procedimento di invalidità, in virtù di quanto dichiarato nel dispositivo. In effetti, mentre la legge contenente le norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale (L.108/68) prevede l'audizione delle liste contestate o modificate e l'ammissione di nuovi documenti o addirittura di un nuovo contrassegno, la sentenza emessa in d ata odierna esclude la lista di Per il Bene Comune in quanto la documentazione mancante non è "suscettibile di sanatoria in un momento successivo" a quello di presentazione della lista stessa. Il nostro ricorso pertanto sarà immediato".

L’esclusione della Lista “Per il bene Comune” decisa dall'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'Appello de L'Aquila è scaturita da un vizio di forma riscontrato su due dichiarazioni di accettazione della candidatura, prive dell'autenticazione delle firme. Il giorno di presentazione delle firme, i due originali erano stati incidentalmente lasciati nel plico delle copie conservate dai presentaori presso il proprio domicilio. Per sanare la situazione, tuttavia, i presentatori della lista di PBC stamane avevano consegnato gli originali, come da facoltà prevista appunto dalla legge elettorale. Ma a nulla è valso questo sforzo, dal momento che "nonostante le nuove dichiarazioni risultino sottoscrittte con firme autenticate in data antecedente a quella di scadenza del termine di presentazione della lista", l'Ufficio Centrale Regionale ha "ritenuto che la validità della dichiarazione di accettazione della candidatura" non sia "suscettibile di sanatoria in un momento successivo", "diversamente da quel che può postularsi rispetto a documentazione diversa, attestante la sussistenza di qualità personali dei candidati o dei presentatori".

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