Un atto di diffida e’ stato presentato all’Autorita’ Portuale di Civitavecchia. La diffida e’ in relazione alla domanda di concessione Demaniale Marittima ex art. 3 del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 presentata dalla Società Porto Popolare “La Frasca” S.r.L.. Infatti, riguardo l’ accesso agli atti, al fine di presentare osservazioni, i Consiglieri Comunali del Comune di Civitavecchia Alessandro Manuedda e Roberto Bonomi, hanno rappresentato quanto segue:
Si evidenzia, in primo luogo, la chiarezza del combinato disposto degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 in materia di “Domanda di concessione” e “Pubblicazione”.
In particolare, l’art. 3, comma 2 sancisce che: “la domanda … omissis … deve essere corredata da un progetto preliminare … omissis … che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Contiene inoltre uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente … omissis …”;
l’art. 4, comma 1 recita: “Il capo del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione della domanda [da intendersi, con tutta evidenza, come descritta al precedente art. 3, c.2, ovvero comprensiva di progetto preliminare e studio d’impatto ambientale, n.d.r], ne ordina la pubblicazione mediante affissione nell’albo del comune ove è situato il bene richiesto … omissis …”;
l’art. 4, comma 2 dispone che: “l’ordine di pubblicazione della domanda indica i giorni dell’inizio e della fine della pubblicazione e l’invito a tutti coloro che vi hanno interesse a presentare, entro un termine che non può essere inferiore a trenta né superiore a novanta giorni, le osservazioni che credano opportune e che le amministrazioni partecipanti al procedimento hanno l’obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento”;

I sottoscritti Consiglieri Comunali, avendo intenzione di esercitare, secondo il citato art. 4, c. 2, il diritto di presentare osservazioni in merito alla Domanda di concessione Demaniale Marittima di cui all’oggetto, in data 31 ottobre 2008 presentavano richiesta (All. 1) al Segretario Generale del Comune di Civitavecchia al fine di avere copia della domanda, comprensiva di allegati, pubblicata con ordinanza del Presidente dell’Autorità Portuale di Civitavecchia e affissa all’Albo Pretorio del Comune con prot. 3686 del 16 ottobre 2008, evidenziando la mancanza del progetto preliminare tra i documenti in pubblicazione all’albo pretorio, questo nonostante il chiaro disposto del citato art. 3 c. 2 del D.P.R. 509/97 e l’evidente contraddizione per la quale nel testo stesso dell’istanza di concessione della Società Porto Popolare “La Frasca” il progetto fosse definito “allegato”; si rappresentava, altresì, l’urgenza correlata al termine fissato, ovvero il 3 dicembre 2008, per la presentazione delle osservazioni.
La richiesta di accesso agli atti presentata presso il Comune di Civitavecchia per quanto riguarda gli allegati alla Domanda di concessione Demaniale Marittima in oggetto incontrava un diniego, prima verbale e in ultimo formalizzato con la nota (All. 2) prot. 56746 del 27 novembre 2008 a firma del Segretario Generale, determinato dall’impossibilità materiale di concedere l’accesso agli atti richiesti, in quanto “all’istanza di pubblicazione non è allegato alcun progetto di porto turistico”.
2-Preso atto, a seguito di comunicazione verbale, come ricordato, già nel corso della prima settimana del mese di novembre u.s,, dell’impossibilità di consultare la documentazione in oggetto presso il Comune di Civitavecchia, i sottoscritti Consiglieri Comunali si rivolgevano a codesta Spettabile Autorità Portuale di Civitavecchia per avere chiarimenti e, soprattutto, per avere accesso agli elaborati tecnici allegati alla domanda di concessione demaniale in oggetto, condizione imprescindibile al fine della presentazione delle opportune osservazioni ai sensi dell’ art. 4, c. 2 del D.P.R. 509/97. Codesta Autorità Portuale di Civitavecchia, negava, verbalmente, l’accesso alla documentazione richiesta, adducendo, in ultimo, motivazioni legate alla presunta riservatezza degli elaborati progettuali in quanto
oggetto di gara pubblica.
Ritenendo tale motivazione del tutto infondata rispetto al dettato del D.P.R. 509/97 oltre che al principio della trasparenza della Pubblica Amministrazione, i sottoscritti Consiglieri Comunali, pur constatando l’immotivata contrazione dei termini temporali per la consultazione della documentazione, la cui scadenza, come ricordato, era prevista per il 3 dicembre 2008 e avendo, per tale motivo, già subito un evidente danno in relazione all’esercizio dei diritti previsti dall’ art. 4, c. 2 del D.P.R. 509/97, presentavano in data 27 novembre 2008 richiesta di accesso agli atti al Presidente di codesta Spettabile Autorità Portuale di Civitavecchia.
In data 1 dicembre 2008, codesta Spettabile Autorità Portuale di Civitavecchia negava, con nota prot. 0015807 a firma del Segretario Generale, l’accesso alla documentazione tecnica allegata alla domanda di Concessione Demaniale in oggetto, “poiché costituisce elemento di valutazione in sede di procedura concorsuale che dovrebbe svolgersi ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 509/97”, differendo la possibilità di visionare anche dettadocumentazione “allo scadere dei termini fissati per la presentazione di eventuali domande in concorrenza”.
Rilevato che, come riportato in precedenza, la consultazione del “progetto preliminare” e dello “studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente”, elementi che costituiscono corredo obbligatorio della Domanda di Concessione ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.P.R. 509/97, rappresenta una condizione imprescindibile al fine della presentazione delle opportune osservazioni ai sensi dell’art. 4, c. 2 del D.P.R. 509/97 e ricordato che l’art. 4 c. 3 del D.P.R.509/97 recita: “Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno presentate, a pena d’inammissibilità, entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e sono pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle osservazioni di cui al comma 2”, APPARE IN TUTTA LA SUA ENORMITÀ IL PARADOSSO per il quale si consente da parte di codesta Spettabile Autorità Portuale l’accesso alla documentazione tecnica (e quindi la possibilità di acquisire gli elementi necessari alla formulazione delle osservazioni) “allo scadere dei termini fissati per la presentazione di eventuali domande in concorrenza”, ovvero QUANDO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI È SCADUTO!
Il macroscopico paradosso risulta, inoltre, evidentemente infondato, in quanto l’esistenza di una “procedura concorsuale”, motivazione addotta per la presunta riservatezza della documentazione tecnica allegata alla domanda di Concessione Demaniale in oggetto, deve essere collocata in tutt’altra fase del procedimento in questione, così come delineato dal D.P.R. 509/97, ovvero a seguito della conferenza di servizi indetta dal Sindaco del Comune interessato ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 509/97 ed è, peraltro, da considerarsi necessaria, come recentemente chiarito dalla Corte dei Conti Sezione di controllo con deliberazione n. 5 del 13 maggio 2005 e confermato dal TAR del Lazio Sezione di Latina (sent. ricorso 816/05), anche in assenza di domande concorrenti pervenute ai sensi del citato art. 4 c. 3 del D.P.R. 509/97.
I sottoscritti Consiglieri Comunali ribadiscono come sia palesemente illegittimo, rispetto agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 509/97, il diniego alla consultazione degli allegati tecnici alla domanda di cui in oggetto, allegati che risultano essere stati, in maniera del tutto arbitraria, “secretati” da codesta Spettabile Autorità Portuale, circostanza che HA NEI FATTI IMPEDITO L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRESENTARE LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL’ ART. 4, C. 2 DEL D.P.R. 509/97.
La violazione del principio della trasparenza della Pubblica Amministrazione, il mancato rispetto delle procedure indicate dal D.P.R. 509/97 in materia di pubblicazione e accesso agli atti per la presentazione delle osservazioni, mancato rispetto reso ancora più evidente dalla recente applicazione del medesimo D.P.R. 509/97 in altri contesti ma in fattispecie affatto simili per tipologia di concessione richiesta, come nei casi dell’Autorità Portuale 3 di Bari (All. 3), del Comune di Civitavecchia (All. 4) e del Comune di Albenga (All. 5), dove sono stati chiariti i tempi e i modi per la consultazione degli allegati tecnici al fine della presentazione delle osservazioni, nonché la conseguente lesione del diritto di presentare le opportune osservazioni, sembrano costituire presupposti in grado di minare la correttezza amministrativa dell’intero procedimento, anche nelle sue fasi successive.

In considerazione di quanto esposto, i sottoscritti Alessandro Manuedda e Roberto Bonomi, Consiglieri Comunali di Civitavecchia, DIFFIDANO Codesta spettabile Autorità Portuale di Civitavecchia ad emanare gli atti necessari al ripristino della legalità, in particolare provvedendo a:
•  Garantire l’opportuna dilazione dei termini di pubblicazione della Domanda di concessione Demaniale Marittima in oggetto;
•  Garantire l’accesso alla documentazione tecnica di cui all’art. 3 del D.P.R. 509/97, consentendo l’acquisizione degli elementi necessari al fine della presentazione delle osservazioni ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.P.R. 509/97.


Alessandro Manuedda
Roberto Bonomi
Consiglieri del Comune di Civitavecchia

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