Riceviamo e pubblichiamo l'atto di diffida al Sindaco di Civitavecchia depositato da un gruppo di Consiglieri Comunali.

 

 

Egregio Direttore,

 

inoltro in allegato, a nome dei firmatari, l'atto di diffida depositato questa mattina in occasione dell'illegittima conferenza dei servizi convocata dal sindaco di Civitavecchia nell'ambito dell'illegittimo procedimento relativo al project financing che vede come proponente la società BEG S.p.A.

 

Speriamo che con la conferenza-farsa di questa mattina si sia conclusa l'assurda vicenda dell'incenitore voluto solo dal Sindaco Moscherini e dai pochi che l'hanno assecondato. In caso contrario chiameremo i responsabili a rispondere del loro operato nelle sedi competenti.

 

Bisogna concentrare gli sforzi sugli interventi doverosi e necessari in tema di rifiuti, ovvero la riduzione a monte, la raccolta differenziata spinta e la realizzazione di impianti di trattamento a freddo, compreso il compostaggio, che chiudano la triste epoca del conferimento in discarica del rifiuto c.d. "tal quale".

 

Ci sembra, tra l'altro, che sia un pensiero condiviso da un'amplissima parte della cittadinanza e delle forze politiche. Il sindaco dovrà farsene una ragione. Certo che se Civitavecchia dovesse entrare, nel giro di un paio d'anni, in emergenza rifiuti la colpa sarebbe solo sua e dei suoi sogni di incenerimento che da un anno e mezzo bloccano la raccolta differenziata con i relativi fondi lasciati ad ammuffire in Provincia. Non dobbiamo permettere che ciò avvenga.

 

Alessandro Manuedda

Consigliere Comunale Civitavecchia

 

 

 

 

Vari Consiglieri Comunali
Civitavecchia, 12 gennaio 2009


A:
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Sindaco
Giovanni Moscherini
SEDE
Dirigente del Servizio 5 – Sostenibilità Ambientale
in qualità di Responsabile pro tempore del
Procedimento di Valutazione in oggetto
SEDE
e p. c:
Prefettura di Roma
Via IV Novembre 119/A - 00187 Roma
Procura della Repubblica Presso il Tribunale
di Civitavecchia
Via Terme di Traiano - 00053 Civitavecchia
Corte dei Conti - Procura Regionale del Lazio
Via A. Baiamonti, 25 - 00195 Roma

 


OGGETTO: Avviso Indicativo – Anno 2006, intervento di “Costruzione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti da realizzare su area di proprietà comunale e contestuale individuazione di area per la realizzazione di una discarica” da realizzare con il metodo della Finanza di Progetto ai sensi dell'art. 37 bis della Legge 109/94 s.m.i.
Procedimento di valutazione.


ATTO DI DIFFIDA A PROVVEDERE e contestuale intervento nel procedimento ai sensi dell'art. 9 della Legge 241/90. In riferimento al procedimento in oggetto, i sottoscritti Consiglieri Comunali

 

PREMESSO CHE
· con la deliberazione n. 110 del 2003 il Consiglio Comunale confermava “la propria netta contrarietà ad installare termovalorizzatori, termocombustori, inceneritori ed impianti di trattamento di compattazione della frazione secca dei rifiuti o preselezionatori che producano CDR” e stabiliva che “l’impianto di trattamento e separazione meccanica dei soli rifiuti solidi urbani o dei sovvalli, dovrà essere finalizzato al recupero delle materie prime secondarie al fine di depotenziare i conferimenti nella discarica di Fosso del Prete”;
· tramite l'Avviso Indicativo – Anno 2006 in oggetto, l'Amministrazione Comunale di Civitavecchia informava di
avere inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2006 – 2008, elenco 2006, l’intervento “Costruzione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti da realizzare su area di proprietà comunale e contestuale individuazione di un’area per la realizzazione di una discarica” da realizzare con il metodo della Finanza di 2
progetto ai sensi dell’art. 37 bis della legge 109/94 e s.m.i e, in piena coerenza con il dettato della citata deliberazione n. 110 del 2003, lo “studio di prefattibilità” allegato all’Avviso Indicativo - Anno 2006 alla voce “Descrizione dell’intervento” indicava chiaramente: “L’intervento prevede la costruzione e gestione di un impianto di preselezione e compostaggio di rifiuti urbani su area di proprietà comunale e la costruzione e gestione di una discarica per rifiuti non pericolosi”;
· il 30 giugno 2006, termine previsto nell'Avviso Indicativo in oggetto per la consegna delle proposte, la Società BEG S.p.A., in qualità di capogruppo mandataria della costituenda ATI con GESENU S.p.A e SECIT S.p.A, presentava l’unica proposta pervenuta all'Amministrazione Comunale di Civitavecchia;
· con deliberazione n. 5 del 30/06/2006 la Giunta Comunale ha disposto la sospensione di tutti i Project Financing inseriti nel Programma Triennale delle OO.PP. 2006 – 2008;
· la Società BEG S.p.A presentava ricorso n. R. G. 342 del 2007 presso il TAR Lazio per l’annullamento di detta deliberazione G. C. n. 5 del 30/06/2006;
· Il 22/03/2007 il TAR Lazio accoglieva parzialmente le istanze della Società BEG S.p.A, annullando detta deliberazione G. C. n. 5 del 30/06/2006 nella parte in cui dispone la sospensione del procedimento relativo alla proposta presentata dalla Società ricorrente;
· con deliberazione n. 117 del 02/08/2007 la Giunta Comunale ha disposto, a seguito della citata sentenza del TAR Lazio, di avviare il procedimento per la valutazione della proposta presentata, in relazione all'Avviso Indicativo in oggetto, dalla Società BEG S.p.A.;
· con detta deliberazione G. C. n. 117 del 02/08/2007 è stata costituita apposita Commissione per la valutazione tecnico-economica-finanziaria della proposta presentata dalla Società BEG S.p.A; Commissione così composta: Dott. Ing. Maurizio Marini – Dirigente del SERVIZIO 3 – Politiche Ambientali, nonché responsabile del procedimento;
Dott. Marco Pulsoni – Membro esperto settore Amministrativo Finanziario;
Dott. Ing. Giovanni Terriero - Membro esperto settore Tecnico;
· con detta deliberazione G. C. n. 117 del 02/08/2007 e, in particolare, con l’apertura del plico contenente la proposta, unica pervenuta, della Società BEG S.p.A, avvenuta alle ore 10:00 del giorno 08/08/2007 (nota prot. 34910 Servizio 3 - Politiche Ambientali, del 7 agosto 2007) ha avuto inizio il procedimento di valutazione;
· secondo quanto indicato in detta deliberazione G. C. n. 117 del 02/08/2007, “la proposta sarà valutata ai sensi della normativa vigente secondo l’art. 154 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163… omissis... e secondo quanto stabilito nello “studio di prefattibilità” allegato all’Avviso Indicativo-Anno 2006 prot. 438 del 21.04.2006”; a norma di legge, si stabiliva, altresì, che la pronuncia dell’Amministrazione in merito alla valutazione della proposta “avverrà entro quattro mesi dalla data del presente atto”;
· il 21 marzo 2008, in ragione del protrarsi dei termini della fase di valutazione, la Società BEG S.p.A. notificava al Comune di Civitavecchia, nelle persone del Sindaco pro tempore e del responsabile del procedimento e Dirigente pro tempore del Servizio 3 – Politiche Ambientali, un atto di diffida a provvedere con richiesta risarcitoria quantificata in complessivi 19.044.725,00 €;
· con deliberazione n. 121 del 24/04/2008 la Giunta Comunale prendeva atto della diffida presentata dalla Società BEG S.p.A. nonché della relazione, trasmessa con nota prot. 17075 dell'11/04/2008, redatta dalla Commissione per la valutazione tecnico-economica-finanziaria “sullo stato di avanzamento della proposta presentata dalla costituenda ATI Beg Spa-Gesenu Spa-Secit Spa”;
· dalla lettura congiunta della diffida presentata dalla Società BEG S.p.A. e della relazione della Commissione di valutazione della proposta è possibile ricavare una serie di informazioni circa il procedimento in parola 3 ripetutamente negate dall'Amministrazione Comunale ai sottoscritti Consiglieri in maniera palesemente illegittima, come chiarito dal TAR Lazio Sez. II ter con la sentenza 7387/2008 relativa al ricorso presentato dal Consigliere Comunale Vittorio Petrelli, sottoelencato tra gli estensori della presente.
In estrema sintesi, la proposta della Società BEG S.p.A. riscontrata dalla Commissione all'atto dell'apertura dei plichi presentava due fondamentali criticità:
1) la collocazione in ZPS (Zona di Protezione Speciale) del sito individuato per la discarica;
2) l'impianto di preselezione proposto era finalizzato alla produzione di CDR-Q;
In particolare, la seconda criticità riscontrata, essendo da escludere, dal punto di vista concettuale e normativo, la presunta distinzione tra CDR e CDR-Q addotta dalla Società proponente, rappresenta un elemento chiaramente ostativo alla realizzazione della proposta in ragione dell'evidente contrasto con la citata deliberazione C. C. n. 110 del 2003.
I lavori della Commissione si sono svolti in complessive 12 riunioni tenutesi tra l'8 agosto 2007 e il 18 marzo 2008. In considerazione delle criticità riscontrate, la Commissione con nota prot. n. 51038 del 13/11/2007 a firma del Responsabile del Procedimento, Ing. Maurizio Marini, richiedeva alla Società BEG S.p.A.:
“un'ottimizzazione della proposta presentata per quanto riguarda l'impianto di trattamento dei rifiuti che, accanto alla linea di compostaggio, preveda una linea per il trattamento basata su uno dei sistemi innovativi scelto tra quelli individuati nel Rapporto conclusivo della “Commissione per le migliori tecnologie di gestione e smaltimento dei rifiuti” del 24/04/2007 curato dal tavolo tecnico promosso dai Ministri dell'Ambiente e dell'Innovazione.
La soluzione deve permettere la valorizzazione dello sfruttamento energetico del rifiuto con il minimo impatto ambientale perseguibile e l'abbattimento dei quantitativi conferiti in discarica”;
A seguito della richiesta di “ottimizzazione”, la Società BEG S.p.A inviava, con nota ricevuta il 13/12/2007 prot. 56243, un progetto preliminare per la “costruzione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti mediante compostaggio, pirolisi e della discarica relativa”;
· La Commissione per la valutazione tecnico-economica-finanziaria concludeva la citata nota prot. 17075 dell'11/04/2008 rilevando che “la proposta iniziale ha pertanto subito delle modificazioni che necessitano di apposita determinazione da parte dell'Amministrazione, al fine del loro accoglimento”; in particolare, nel resoconto sintetico della nona riunione tenutasi il 18/01/2008 si legge che “la Commissione si interroga sulla rispondenza tra richiesta di ottimizzazione formulata e modifiche apportate dal promotore” e che la scelta operata dalla società “comporta un notevole scostamento dalla proposta originariamente formulata”, “scostamento che non può configurarsi come ottimizzazione della proposta iniziale ma deve essere visto come una modifica sostanziale accettabile e valutabile solo nel caso in cui l'Amministrazione si esprima in tal senso e faccia proprio tale indirizzo al fine del riconoscimento del pubblico interesse”. Tra gli svantaggi della proposta “ottimizzata”, la Commissione indicava inoltre: “1) un aumento di volumi conferiti all'impianto da 38.000 t/a a 160.000 t/a con un conseguente maggior impatto ambientale... omissis...; 2) un aumento in termini assoluti della volumetria della discarica che passa da ca. 500.000 m3 a circa 800.000 m3, nello stesso arco temporale (15,3 anni); 3) possibile perdurare di contrasti con la Delibera di C.C. no 110/2003 in quanto la tipologia proposta dal promotore per l'impianto prevede la combustione in loco del syngas prodotto dal processo di pirolisi e pertanto l'impianto potrebbe rientrare nella definizione di “impianto di incenerimento” così come definito all'art. 2 del Dlgs 11 maggio 2005 , n. 133... omissis...;

· la Giunta Comunale, nel prendere atto con deliberazione n. 121 del 24/04/2008 della diffida presentata dalla Società BEG S.p.A. e della relazione della Commissione per la valutazione tecnico-economica-finanziaria, deliberava di “incaricare l'Avv. Angelo Schiano – Studio di Assistenza e Consulenza Legale Schiano Avvocati e Procuratori Legali – Via del Babuino, 107 – Roma e l'Avv. Paolo Di Martino con studio legale in Via dell'Orso, 4 – 00186 – Roma, congiuntamente, della difesa dell'Ente, anche in ordine alle decisioni da adottarsi da parte dell'amministrazione comunale in merito alle richieste contenute nell'atto di diffida con richiesta risarcitoria, notificato dalla BEG S.p.A. in data 21.03.2008 ed alla prosecuzione e conclusione dell'iter del project financing in corso”;
· parallelamente, come peraltro ricordato in detta deliberazione G. C. n. 121 del 24/04/2008, la Società BEG S.p.A. presentava alla Regione Lazio, in data 31 dicembre 2008, richiesta di giudizio di compatibilità 4 ambientale, per lo stesso impianto di trattamento rifiuti mediante compostaggio e pirolisi proposto all'Amministrazione Comunale e, in data 28 dicembre 2008, depositava presso l'ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio la relativa Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, definendo, in maniera evidentemente falsa, nella prima pagina della relativa modulistica, l'impianto come “esistente” e dichiarando, in maniera che, allora come oggi, risulta altresì indiscutibilmente falsa, a pag 3 dell'allegata Relazione Tecnica: “Il progetto, che ha preso le mosse da uno studio di prefattibilità del Comune di Civitavecchia per un finanza di progetto dell’anno 2006 per l’intervento” Costruzione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti da realizzare su area di proprietà comunale e contestuale individuazione di area per la realizzazione di una discarica” alla quale l’ATI ha partecipato con esito favorevole”;
· con deliberazione n. 15 del 12 febbraio 2008 il Consiglio Comunale esprimeva parere contrario sul progetto presentato dalla Società BEG S.p.A. alla Regione Lazio (che, come detto, risulta essere lo stesso proposto all'Amministrazione Comunale nell'ambito del procedimento in oggetto) approvando un ordine del giorno, trasmesso con nota prot. n. 7238 del 14/02/2008 come osservazioni ai sensi dell'art. 29, parte II del D.lgs. 152/06, nel quale si impegnava il Sindaco e la Giunta: “a comunicare al Presidente della Regione Lazio, On.le Piero Marrazzo formale diffida dall'esaminare nonché dall'assumere atti conseguenti relativi al progetto presentato dalla BEG S.p.A. in data 31/12/2007”;

· con deliberazione n. 284 del 2 ottobre 2008 la Giunta Comunale come atto di indirizzo stabiliva, tra l'altro, di: 1) “incaricare il dirigente del Servizio 5 – Sostenibilità Ambientale, in qualità di responsabile del procedimento, di indire una Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell'art. 14 bis commi 1 e 2 della legge n. 241, prevista su di un progetto preliminare, con gli enti sovracomunali preposti, inviando agli stessi copia del progetto preliminare così come “ottimizzato” dal promotore durante la procedura di valutazione del project financing in essere, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per ottenere, sull'eventuale progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente”;
2) Inoltrare copia della presente deliberazione e del progetto proposto, alla Commissione Speciale del Consiglio Comunale, la cui istituzione è prevista all'ordine del giorno approvato con deliberazione n. 15 del 12.02.2008, per valutare l'opera in relazione alle soluzioni che saranno ritenute ottimali per il comprensorio;

· Con nota prot. 58621 del 10 dicembre 2008, a firma congiunta del Sindaco e del nuovo Responsabile del Procedimento, Arch. Roberto Guratti, a sua volta recentemente dimessosi dopo avere sostituito in precedenza il dimissionario Ing. Marini, si convocavano Regione Lazio, Provincia di Roma, ASL RM-F, ARPA Lazio e BEG S.p.A per una Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell'art. 14 bis commi 1 e 2 della legge n. 241, da tenersi il giorno 12 gennaio 2009, alle ore 11.00, “al fine di ottenere, qualora non emergano sulla base della documentazione disponibile elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, indicazione, da parte degli enti convocati, sulle condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente”;

· con nota prot. 89.08 del 23 dicembre 2008 ricevuta dal Comune il 05/01/2009 prot. 0000139, la Società BEG S.p.A. manifestava l'intenzione di partecipare alla conferenza di servizi preliminare, rappresentando, altresì, agli enti convocati e alla stessa Amministrazione Comunale una serie di chiarimenti sull'iter in questione e dimostrando evidente stupore e disappunto per la convocazione della conferenza.


CONSIDERATO CHE
· la citata deliberazione n. 284 del 2 ottobre 2008 e la successiva convocazione della conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'art. 14 bis commi 1 e 2 della Legge n. 241/1990 per il giorno 12 gennaio 2009, alle ore 11.00, deve ritenersi manifestamente infondata per diversi motivi:
in primo luogo, la semplice lettura del comma 1 dell'art. 14 bis della legge n. 241/90: “La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza 5 si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.”, chiarisce come requisito fondamentale per la convocazione di conferenza di servizi preliminare sia la “motivata richiesta dell'interessato”, circostanza che nel caso specifico non solo non è avvenuta, ma anzi la Società BEG S.p.A. con la citata nota ricevuta dal Comune il 05/01/2009 prot. 0000139 dimostra chiaramente di essere all'oscuro della convocazione, di più, ritenendola un atto con il quale l'Amministrazione Comunale “disattendeva i precedenti impegni”;
in secondo luogo, rispetto al comma 2 della Legge n. 241/1990, se ne evidenzia la falsa applicazione, laddove all'attenzione della conferenza di servizi preliminare è posto un progetto per il quale, come ricordato, sono già state formalmente presentate Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e richiesta di giudizio di compatibilità ambientale ed è pertanto in tale contesto che le “amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità” sono tenute a pronunciarsi;
in terzo luogo, ai fini della valutazione della proposta da espletarsi ai sensi della normativa vigente alla data di pubblicazione dell'Avviso Indicativo in oggetto, ovvero l'art. 37-ter della Legge 109/94 integralmente riportato, come di seguito illustrato, nell'art. 154 del Dlgs. 163/06, i pareri eventualmente espressi dalle amministrazioni preposte non avrebbero in alcun caso la possibilità di rimuovere gli elementi ostativi rappresentati per l'Amministrazione Comunale dal mancato inserimento nei propri strumenti di programmazione, ivi compresi il Piano Triennale 2006-2008 e il relativo Avviso in oggetto,  dell'intervento all'attenzione della conferenza di servizi, che, al di là della definizione di “impianto di incenerimento” ex art. 2 del Dlgs. 11 maggio 2005, n. 133, è indiscutibilmente un cosiddetto “termovalorizzatore”, tipologia di impianto esplicitamente rigettata dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione 110/2003;
· tra gli altri profili di illegittimità deve essere rilevata la mancata trasmissione, disposta con la citata deliberazione di G. C. n. 284/2008, del progetto proposto “alla Commissione Speciale del Consiglio Comunale, la cui istituzione è prevista all'ordine del giorno approvato con deliberazione n. 15 del 12.02.2008”;
· in relazione al rilievo espresso nella deliberazione di G. C. n. 284/2008 per il quale “alla procedura di che trattasi si applicano le previsioni di cui alla Legge 109/94 e s.m.i in quanto l'Avviso Pubblico è stato emanato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs 163/2006”, si evidenzia la contraddizione con quanto in precedenza indicato alla seconda premessa della medesima deliberazione: “in data 16.05.2006 il Comune di Civitavecchia ha pubblicato apposito Avviso Pubblico per la scelta del promotore”, dato che il Dlgs. 163/06 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 107 e comunque è da ritenersi irrilevante ai fini del procedimento in oggetto la distinzione tra Legge 109/94 e Dlgs. 163/06 in quanto la formulazione dell'articolo relativo alla valutazione della proposta, nel lasso temporale che qui interessa, è la medesima sia all'art. 37-ter della Legge 109/94 sia all'art. 154 del Dlgs. 163/06, ovvero: “Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione. ”;
· la previsione di un impianto di selezione finalizzato alla produzione di CDR-Q costituisce, in relazione alla proposta inizialmente presentata dalla Società BEG S.p.A., un elemento ostativo, stante l'evidente incompatibilità di tale soluzione con il dettato della deliberazione C.C. 110/2003, tale da impedire la dichiarazione di pubblico interesse e la prosecuzione dell'iter;

· la proposta “ottimizzata” dalla Società BEG S.p.A., che prevede un impianto di trattamento rifiuti mediante 6
compostaggio e pirolisi, con produzione di energia elettrica di 9,7 Mwh derivante dalla combustione del syngas e del coke di pirolisi ottenuto attraverso il trattamento termico dei rifiuti in ingresso, si configura indubbiamente come un c.d. “termovalorizzatore” e, con ogni probabilità, stante il successivo incenerimento del coke prodotto nel processo pirolitico, come un impianto di incenerimento così come definito all'art. 2 del Dlgs. 11 maggio 2005 , n. 133, tipologie di impianto espressamente escluse dalla deliberazione di C.C. 110/2003; tale “ottimizzazione”, nasce, peraltro, a seguito della ricordata richiesta della Commissione per la valutazione tecnico-economica-finanziaria della proposta: “La soluzione deve permettere la valorizzazione dello sfruttamento energetico del rifiuto”, richiesta che in virtù del contrasto con la deliberazione di C.C. 110/2003 deve considerarsi a tutti gli effetti illegittima ed infondata.
A ciò si aggiunge che, come ricordato, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 12 febbraio 2008 ha già espresso parere contrario sulla proposta “ottimizzata” dalla BEG S.p.A., presentata, secondo le rispettive competenze, alla Regione Lazio e all'ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale, circostanza che già da sola rappresenta un elemento più che sufficiente per dichiararne il non pubblico interesse Più in generale, la proposta iniziale si presenta completamente stravolta, anzi si può affermare di essere in presenza di un intervento totalmente diverso, mai inserito nella programmazione dell'Amministrazione e persino in evidente contrasto con essa, circostanza la cui legittimità è senza dubbio da escludere. Ai sensi dell'art. 37 bis della Legge 109/94, la Programmazione Triennale ovvero gli strumenti di programmazione formalmente approvati e l'Avviso Indicativo, come ribadito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture nella Determinazione n. 8 dell’11 ottobre 2007, sono da ritenersi vincolanti nella fase di valutazione della proposta, che deve naturalmente svolgersi all’insegna dei criteri di par condicio e di trasparenza. Ancora di più e per gli stessi motivi, deve essere esclusa la dichiarazione di pubblico interesse di un intervento non previsto nella programmazione, nel caso in cui, come nella fattispecie, si sia in presenza di un'unica proposta a seguito di un Avviso Indicativo che richiedeva un'altra tipologia di intervento e sia previsto il diritto di prelazione nella successiva fase di gara per il promotore la cui proposta è individuata come di pubblico interesse. Qualora ciò si verificasse, si determinerebbe, di fatto, una sorta di “Avviso fantasma” rivolto unicamente alla Società BEG S.p.A. che, peraltro, nell'atto di diffida presentato il 18 marzo 2003 dichiarava di “riporre un sicuro affidamento nella conclusione del contratto che, oltretutto, data la possibilità di esercitare il diritto di prelazione perché vigente alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, era ed è da ritenere un esito certo”. In tali condizioni, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta “ottimizzata” dalla Società BEG S.p.A determinerebbe le concrete premesse per la creazione di un indebito vantaggio economico per la società stessa, circostanza che oltre ai profili di illegittimità dal punto di vista amministrativo, potrebbe presentare aspetti di rilevanza penale, in relazione al reato previsto dall'art. 323 C. P. (Abuso di ufficio)

 

RILEVATO CHE

· la fase di valutazione della proposta presentata dalla Spett. Società BEG S.p.A. è tuttora in corso ;

· a norma di legge e secondo quanto riportato nell'Avviso Indicativo – Anno 2006 in oggetto, il giudizio dell'Amministrazione Comunale nella valutazione delle proposte è insindacabile e deve essere esercitato con piena discrezionalità politico-amministrativa nei limiti e nelle forme indicate dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'Avviso stesso, ovvero secondo l'art. 154 del Dlgs. 163/06 (art. 37-ter della Legge 109/94);

RITENUTO CHE
· la proposta inizialmente presentata dalla Società BEG S.p.A che prevedeva un impianto di preselezione finalizzato alla produzione di CDR-Q sia da considerarsi irricevibile a causa dell'elemento ostativo rappresentato dall'evidente contrasto con la deliberazione C. C. 110/2003;

· la proposta “ottimizzata” dalla Società BEG S.p.A che prevede un impianto di trattamento rifiuti mediante compostaggio e pirolisi sia irricevibile per i motivi sopra esposti che qui si intendono ribaditi e confermati e, in particolare, per gli elementi ostativi rappresentati dall'indiscutibile contrasto con la deliberazione C. C. 110/2003, dal parere contrario già espresso dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 12 febbraio 2008 sul progetto in questione, nonché dall'impossibilità di dichiarare, nell'iter in oggetto, il pubblico interesse di un'opera mai inserita nella programmazione dell'Amministrazione ed, anzi, in palese contrasto con essa, circostanza che tra l'altro produrrebbe un indebito vantaggio per la Società BEG S.p.A;
· la durata della fase di valutazione, in presenza di tali e tanti elementi ostativi, abbia da tempo travalicato i limiti della ragionevolezza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Tanto premesso, considerato, rilevato e ritenuto, i sottoscritti Consiglieri Comunali, qualora non dovessero prospettarsi soluzioni impiantistiche in grado di rimuovere i ricordati elementi ostativi e ricondurre, ai sensi dell'art. 37 bis della Legge 109/94, la proposta presentata dalla Società BEG S.p.A nell'alveo della programmazione triennale ovvero degli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'Amministrazione alla data della pubblicazione dell'Avviso Indicativo in oggetto e del relativo “studio di prefattibilità” che, si ribadisce, coerentemente con i citati strumenti di programmazione, costituiti nella fattispecie dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 2003, prevedeva  un intervento di “costruzione e gestione di un impianto di preselezione e compostaggio di rifiuti urbani su area di proprietà comunale e la costruzione e gestione di una discarica per rifiuti non pericolosi”

DIFFIDANO
la Giunta Comunale di Civitavecchia, nella persona del Sindaco pro tempore Gianni Moscherini, e il Responsabile pro tempore del procedimento in parola, ad emettere, secondo le rispettive competenze, con la massima sollecitudine e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della presente, gli atti necessari a dichiarare di non pubblico interesse la proposta presentata dalla Società Beg S.p.A., sia nella forma “ottimizzata” che prevede un impianto di trattamento rifiuti mediante compostaggio e pirolisi, sia nella forma originaria che prevedeva un impianto di preselezione finalizzato alla produzione di CDR-Q.
Con avvertenza che i sottoscritti Consiglieri Comunali si riservano di promuovere le opportune azioni legali volte all'accertamento:
in sede penale, della ricorrenza del reato previsto dall'art. 328 C. P. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione), in caso di mancato adempimento alla presente diffida, ovvero, in caso di dichiarazione di pubblico interesse della proposta “ottimizzata” dalla Società Beg S.p.A., della ricorrenza del reato previsto dall'art. 323 C. P. (Abuso di ufficio);
in sede contabile, di responsabilità personali in caso di eventuali oneri risarcitori a carico dell'Amministrazione Comunale a seguito di azioni legali determinate da modifiche progettuali alla proposta inizialmente presentata dalla Società Beg S.p.A. da chiunque richieste, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, senza alcun mandato, non essendo inserite nella programmazione triennale ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati o essendo, persino, in macroscopico contrasto con gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 110 del 2003.
DICHIARANO ALTRESÌ
che la presente diffida costituisce, ai sensi dell'art. 9 della Legge 241/90, formale intervento nel procedimento da depositare agli atti della conferenza di servizi convocata in data odierna, 12 gennaio 2009, alle ore 11.00 presso l'Aula Calamatta di questo Comune.

 

I Consiglieri Comunali
Alessandro MANUEDDA (Verdi)
Vittorio PETRELLI (Lista civica AMBIENTE e LAVORO)
Marietta TIDEI (Partito Democratico)
Roberto BONOMI (Rifondazione Comunista)

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