CIVITAVECCHIA - ROMA - (UNONOTIZIE.IT) - Importanti novità per quanto riguarda la centrale a carbone ENEL di Civitavecchia. Da un attento studio dei vari documenti ed autorizzazioni riguardanti TVN, i consiglieri comunali di varie città inquinate dell'Alto Lazio, i rappresentanti dei Comitati Cittadini, il Forum Ambientalista, hanno scoperto che A CIVITAVECCHIA LA CENTRALE DI TVN BRUCIA CARBONE DAL 22 DICEMBRE SENZA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) che è scaduta il 24 dicembre scorso. Sono state preannunciate denunce e presentate osservazioni per un altro procedimento. Nel presentare le osservazioni è stato fatto presente che il procedimento di riesame in itinere è da ritenersi superato dagli eventi, in quanto non assolve all'obbligo normativo di avviare il prescritto procedimento di rinnovo dell'AIA compresa nell'autorizzazione unica  n. 55/02/2003 che, essendo stata rilasciata in data 24 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/05, risulta scaduta a far data dal 25 dicembre 2008, ed hanno assunto impegno a denunciare tale situazione ai competenti organi giudiziari.

Ecco il testo, che pubblichiamo integralmente, delle osservazioni al procedimento riguardante la centrale ENEL a carbone di CIVITAVECCHIA.

Osservazioni e rilievi relativi al procedimento di RIESAME dell’Autorizzazione Unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 (centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord – Enel produzione S.p.a) limitatamente agli aspetti inerenti la materia dell’autorizzazione integrata ambientale:

 

1. Premessa
Con nota prot. DSA –2008 – 0020249 del 22/07/2008 codesto Ministero dell’Ambiente comunicava a Enel Produzione SpA, gestore dell’impianto in oggetto, l’avvio del RIESAME dell’Autorizzazione Unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 limitatamente agli aspetti inerenti l’autorizzazione integrata ambientale e contestualmente richiedeva al gestore gli elementi integrativi necessari a consentire il riesame;
Con ulteriore nota DSA-2008-0036561 del 10.12.2008 lo stesso Ministero ribadiva l’avvio della procedimento amministrativo di riesame ed invitava il gestore ad adempiere a quanto previsto dall’art.5, comma 7 del D.lgs. 59/05.
Il procedimento di RIESAME in itinere costituisce l’esito di apposito procedimento di verifica condotto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi degli artt. 9, comma 4 e 17, comma 4 (e non art. 17 comma 2, come ripetuto più volte in detta nota prot. DSA –2008 – 0020249 del 22/07/2008) del Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005;
Con nota prot. n.34027 del 19 settembre c.a Enel spa ha trasmesso gli elementi integrativi ai fini del riesame 1.1 Normativa di riferimento
Per quanto attiene agli elementi integrativi necessari a consentire il riesame dell’autorizzazione in oggetto, relativamente alle seguenti richieste:
“approvazione,integrazione ed aggiornamento del piano di monitoraggio e controllo” e “introduzione di valori limite di emissione per le sostanze inquinanti pertinenti (di cui è obbligatorio tener conto ai sensi dell’art.9, paragrafo 3 e dell’allegato III della direttiva IPPC recepito dall’articolo 7 comma 3 e all’allegato III del DLgs. 59/05), non espressamente citate nell’autorizzazione unica n. 55/02/03” vale tener conto e ribadire che:
·  L’intero procedimento è disciplinato nell’ambito DLgs. 59/05, così come rappresentato anche dai vari richiami allo stesso decreto nella comunicazione di avvio al riesame inviata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 22 luglio c.a. ad Enel produzione s.p.a. e per conoscenza ai vari enti interessati.
·  La Direttiva 96/61/CE (IPPC), di cui il DLgs. 59/05 è l’attuazione integrale, nel procedimento sopra descritto riveste fondamentale importanza essendo lo strumento che la Comunità Europea si è data per prevenire e ridurre l’inquinamento attraverso la promozione delle attività industriali più pulite, quelle cioè che utilizzano le migliori tecnologie disponibili (BAT), stando che le informazioni tecniche contenute nei documenti di riferimento delle BAT (BREF) devono essere tenute in debita considerazione dalle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni.
·  Tra le principali fasi procedurali previste dalla Direttiva IPPC vi è l’adozione dei valori limite alle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili (MTD) (in inglese Best Available Techniques, di seguito BAT), senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o tecnologia specifica, ma tenendo conto delle caratteristiche tecniche del singolo impianto, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente interessato al funzionamento dell’impianto sottoposto a riesame.
E proprio da quest’ultimo criterio normativo discende la prima incongruenza da porre in rilievo, infatti negli elementi integrativi trasmessi ai fini del riesame da Enel con nota prot. n.34027 del 19 settembre, nonostante sia riportato nell’intestazione che gli stessi sono stati redatti ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n°59, si fa continuo riferimento a quanto previsto dal Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 mentre la nuova centrale Enel Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia ricade, come già detto, nel regime normativo del d.lgs. 18-2-2005 n. 59.
Conseguentemente è a tale normativa che si deve fare riferimento sia per gli iter procedurali sia per i limiti emissivi che devono essere basati sulla individuazione di standard rispondenti all’utilizzo delle migliori tecniche a cui tale decreto rimanda; per la centrale Torrevaldaliga Nord, compresa nell’Allegato 1 della direttiva 96/61 (paragrafo1 - Attività energetiche. punto 1.1 - Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW) il documento di riferimento, al momento del rilascio del decreto autorizzativo, era la versione (Draft-2) emanata dall’ufficio IPPC di Siviglia della Commissione europea a marzo 2003, nel quale, al capitolo 4 (da pag.151 a pag.268), sono riportate le tecniche di combustione per il carbone e lignite (Combustion techniques for coal and lignite

1.2 Carenze della richiesta di riesame
Per la definizione di ulteriori valori limite per le sostanze ritenute pertinenti di cui all’Allegato III della normativa nazionale di settore vigente, da una lettura critica della documentazione fornita dal soggetto gestore dell’impianto emerge, in primo luogo, l’assenza di una valutazione preliminare dei possibili composti inquinanti (tra quelli indicati nell’Allegato) presenti nei fumi in uscita ai camini.
Valutazione che deve essere mirata all’identificazione delle sostanze pertinenti il processo produttivo in questione, alla luce anche delle caratteristiche chimico-fisiche della materia combustibile utilizzata (carbone), in base alle quali definire, poi, i limiti di emissione.
La documentazione presentata da Enel risulta carente sotto questo aspetto, in quanto finalizzata all’adempimento delle prescrizioni minime relative all’Arsenico, Cloro e Fluoro.
Ciò deriva probabilmente da un’interpretazione arbitrariamente restrittiva di quanto disposto nel provvedimento finale protocollo n.10746 del 13 giugno c.a., emesso ad esito della verifica della conferenza dei servizi, nel quale si afferma che il riesame dovrà avvenire “con specifico riferimento agli inquinanti ritenuti significativi nell’esercizio della centrale nel suo normale funzionamento con alimentazione a carbone – tra cui certamente l’arsenico, il cloro ed il fluoro…..omissis”.
Lo specifico riferimento ad arsenico, cloro e fluoro e relativi composti, non esclude, infatti, nel rispetto della normativa di riferimento, che il riesame vada ad analizzare gli ulteriori “inquinanti ritenuti significativi nell’esercizio della centrale nel suo normale funzionamento con alimentazione a carbone”.
Il riesame dell’autorizzazione unica deve quindi costituire occasione per sanare le evidenti carenze della stessa che la rendono non coerente e pienamente garante di quanto espresso relativamente agli inquinanti ritenuti significativi nel documento di riferimento delle migliori tecnologie disponibili (BREF) versione (Draft-2) emanata dall’ufficio IPPC di Siviglia della Commissione europea a marzo 2003, nel quale, al capitolo 4 (da pag.151 a pag.268), sono riportate le tecniche di combustione per il carbone e lignite (Combustion techniques for coal and lignite).
Infatti, dall’analisi dei documenti autorizzativi, come dettagliato di seguito, si rileva quanto segue:
 I valori limite in concentrazione prescritti per i metalli autorizzati, singoli o a gruppi, sono notevolmente superiori a quelli calcolati sulla base dei valori dichiarati dall’ENEL nelle emissioni della futura centrale. In concreto il Ministero dell’Attività Produttive ha autorizzato valori di emissione per i metalli pesanti che sono mediamente superiori di 600 volte per il gruppo As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V e Sn, di oltre 23.000 volte per il tallio e cadmio e di 6.000 volte per il mercurio.
Tali valori non sono comprensibili tenuto conto anche delle preoccupazioni espresse nella valutazione d’impatto ambientale in merito alla presenza significativa nel suolo e nell’aria dei metalli pesanti nelle zone limitrofe della centrale di TVN accertata dai prelievi effettuati nell’ambito dello studio preliminare del progetto.

scarica il testo completo delle osservazioni

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