L’erogazione dell’indennità di frequenza deve essere comprensiva della 13^ mensilità. Così è stabilito da una importante sentenza della Corte di Cassazione di quest’anno.
Tale indennità viene concessa ai minori che, a causa di menomazioni o infermità, hanno difficoltà persistenti a compiere gli atti ed i compiti propri dell’età.
Condizione indispensabile per la concessione è la frequenza della scuola, o dell’ambulatorio, o delle strutture atte alla riabilitazione o alla terapia periodica. La finalità è, dunque, quella dell’aiuto per la crescita, per l’integrazione scolastica e sociale e per l’autonomia lavorativa.
Essendo strettamente legata alla frequenza, la concessione è limitata alla reale durata del corso scolastico o del trattamento terapeutico e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
L’importo della provvidenza economica temporanea è pari a quello corrisposto agli invalidi civili e alle medesime condizioni reddituali.
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